giovedì 14 dicembre 2017
Bracciano: UIL FPL contro giunta Tondinelli interpella Anticorruzione, Presidenza Consiglio dei Ministri ed Ispettorato Funzione Pubblica
Mano dura della UIL FPL Roma e Lazio contro quanto sta succedendo al Comune di Bracciano. La delegata territoriale Rita Longobardi e Bruno Galante della UIL FPL Roma e Lazio hanno scritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzione Pubblica Ispettorato per la Funzione Pubblica ANAC Ministero Interno : Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali Comune di Bracciano Sindaco Assessore al personale Segretario Generale una nota avente ad oggetto: Segnalazione illegittimità revoca ed assegnazioni incarichi Posizione Organizzativa (ex artt. 8 e 9 CCNL 31.3.1999). "Abbiamo inviato questa nota - spiega Longobardi - poichè nel corso del 2017 a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione del Comune di Bracciano si è proceduto ad una serie di spostamenti di personale anche di categoria D intervenuti in revoca di incarichi precedentemente assegnati con funzioni di apicalità proprie dei contenuti di cui all’art. 107 del T.U.EE.LL. assegnati poi esternamente e pagati dunque con i soldi dei cittadini a fronte di professionalità interne esistenti. La Uil fpl ha piu volte sollecitato e diffidato il Comune per obbligarlo a conformarsi ai principi di buon andamento ed imparzialità, obbligo di ogni pubblica amministrazione".
Di seguito il testo della lettera
Con la presente, la UIL FPL, suo malgrado, dopo aver reiteratamente sollecitato la competente Amministrazione ad un applicazione puntuale delle norme disciplinanti la materia di cui all’oggetto, intende segnalare, per eventuali azioni da avviare, anche di natura ispettiva e sanzionatoria se ravvisabili, Nel corso del 2017 a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione si è proceduto ad una serie di spostamenti di personale anche di categoria D intervenuti in revoca di incarichi precedentemente assegnati con funzioni di apicalità proprie dei contenuti di cui all’art. 107 del T.U.EE.LL. . In tale occasione la scrivente O.S. già sollecitò che l’azione doveva comunque conformarsi ai principi di buon andamento ed imparzialità e ai criteri espressamente previsti o desumibili dalla disciplina delle posizioni organizzative, contenuta negli art.8-11 del CCNL del 31.3.1999, intervenuta nella vigenza sia della legge n.142/1990, sia della legge n.127/1997 (con le integrazioni di cui alla legge n.191/1998) sia, infine, del D.Lgs.n.267/2000. taluni atti intrapresi dall’Amministrazione Comunale di Bracciano. Secondo l'art. 8 del C.C.N.L. 31.03.1999, rientrano infatti nell'area delle posizioni organizzative quelle posizioni che richiedono l'assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, quali la direzione di unità organizzative di particolare complessità o lo svolgimento di attività ad alto contenuto professionale, correlate con il conseguimento di laurea, specializzazione o iscrizione ad albi professionali o le attività di staff e/o studio ricerca, ispettive, di vigilanza e di controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. Sotto il profilo formale, giova anche ricordare che l’art.15 del CCNL del 22.1.2004 (intervenuto comunque dopo il D.Lgs.n.267/2000) riafferma la titolarità di posizione organizzativa da parte dei dipendenti responsabili delle strutture apicali degli enti privi di personale della qualifica dirigenziale, cosa che investe direttamente l’Ente de quo. Si è inoltre realizzato un paradosso organizzativo per cui personale di una categoria inferiore (quindi con responsabilità oggettivamente meno rilevanti ) si trovava ad essere sovraordinato a personale di categoria superiore (nella fattispecie D3 vs D1, Decreto n. 3 del 28.02.2017) La stessa Via dei Valeri, 1 00184 Roma – TEL 06.83517065-66 FAX 06.83517072 E-MAIL segreteria@uilfplromalazio.it A.N.C.I. (con parere del 26.01.2006) ha precisato in proposito che, se presso l'ente sono presenti in dotazione organica profili di accesso D3 (vecchia ottava qualifica funzionale), l'assegnazione dell'incarico nell'area delle posizioni organizzative deve di norma spettare al personale inquadrato in posizione D3, sul presupposto che tale inquadramento risulti superiore a quello in D1(vecchia settima qualifica funzionale) Relativamente, invece, alle modalità di conferimento e di revoca degli incarichi, l’art.9 del CCNL del 31.3.1999, in materia disciplina che gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale (ordinariamente della categoria D, della categoria C negli enti privi di personale di categoria D). Ed inoltre in materia di incarichi e responsabilità, l’art.25 del D.Lgs.n.150/2009 dispone: “La professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”, ribadendo la necessità che la suddette assegnazioni avvengano secondo criteri oggettivi e pubblici Si segnalano infine revoche di incarico di Posizione organizzativa effettuata nell’Ente segnalato per “intervenuti mutamenti organizzativi” che a giudizio della scrivente O.S. appaiono del tutto pretestuose, atteso che per intervenuti mutamenti organizzativi si debbano intendere ristrutturazioni della struttura organizzativa dell’ufficio, intervenute in corso di attività, ovvero l’emergere di un nuovo modello organizzativo con la ricollocazione di funzioni (accorpamenti, divisione di funzioni, spostamenti di competenza) , enunciando quindi un preciso vincolo per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi che qui sembra essere completamente disattesa (si vedano gli atti di revoca e successivo conferimento n. 26 del 12.10.2017 e n. 44 del 23.11.2017, n. 27 del 12.10.2017 e n. 30 del 14.11.2017 ). Si riporta inoltre la totale assenza di procedure comparative interne ai fini delle assegnazioni di incarichi di Posizioni organizzative disattendendo le norme contenute all’art. 19 comma 1 del d. lgs. N. 165 del 30 marzo 2001 nonché gli artt. 1175, 1375 del c.c. e 97 Cost.. che incida effettivamente sull’attività oggetto di posizione organizzativa. Gli atti di revoca nn. 26 e 44 degli incarichi su menzionati sono pertanto illegittimi viste le irrisorie se non inesistenti ricadute degli effetti della ristrutturazione alla macrostruttura dell’ente sull’attività oggetto delle Posizioni organizzative così revocate. Relativamente al decreto n. 44 del 23.11.2017 si evidenzia inoltre che con esso è stata dichiarata la decadenza Le posizioni organizzative costituiscono uno strumento volto a potenziare, nel sistema di classificazione del personale non dirigenziale, un modello organizzativo flessibile teso alla valorizzazione delle competenze e dei meriti con l’ovvia conseguenza che il mancato rispetto di tali principi in subiecta materia mina il grado motivazionale dei singoli individui e dell’intera organizzazione con inevitabili ripercussioni sui corretti andamenti funzionali dell’Ente. di una posizione organizzativa per contestuale conferimento ad altro dipendente della medesima Responsabilità, definendo in sostanza, lo scioglimento unilaterale e senza un reale motivo del contratto di lavoro di un dipendente interno con professionalità idonea all’incarico, per riconoscerlo sic et simpliciter ad altro dipendente acquisito con procedura di cui all’art. 110 TUEL. E’ evidente pertanto, come il mancato conferimento della posizione organizzativa a chi possiede i requisiti professionali e giuridici nell’Ente possa determinare un concreto danno di perdita di chance e/o di cambiamento in senso peggiorativo della qualità della vita del lavoratore coinvolgendo inevitabilmente tutti gli aspetti della quotidianità, in termini di risultato e motivazione dello stesso e Via dei Valeri, 1 00184 Roma – TEL 06.83517065-66 FAX 06.83517072 E-MAIL segreteria@uilfplromalazio.it generando anche per un effetto domino che si è generato sotto il profilo psicologico tra molti funzionari dell’Ente con pesanti ricadute nei livelli di di stress da lavoro correlato. Su questo ultimo punto si evidenziano le risultanze emerse dalle indagini effettuate dall’RSPP e dal medico competente dell’Ente in parola che hanno evidenziato alti tassi di stress presenti tra i dipendenti nonché elementi di allarme tale da attribuire al Comune di Bracciano la valutazione di rischio “medio/alto” per la salute e sicurezza dei suoi dipendenti. L’Amm.ne potrebbe essere, pertanto, in un eventuale ricorso dei dipendenti, condannata ad un pesante risarcimento del danno anche di natura non patrimoniale, comprensivo di tutti i pregiudizi (biologico, morale ed esistenziale) subiti a seguito della discriminazione adottata. Per quanto sopra rappresentato incluse le assegnazioni di posizioni organizzative conferite ex art. 110 TUEL da parte del Comune di Bracciano in presenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, pone un problema anche di ordine etico nonché di ovvio sospetto sulla reale volontà di perseguire finalità di ottimizzazione delle risorse e di assicurare il buon andamento e l’imparzialità delle azioni svolte dall’Ente. La reiterazione di un tale comportamento attuato dall’Amministrazione comunale di Bracciano, viste le diverse segnalazioni inviate ( che si allegano alla presente nota), considerata la conversione in legge del D.L. 194 del 2012 e l’approvazione della legge anticorruzione, sembra quanto mai opportuno segnalare. Tanto si doveva per quanto di competenza. Si resta in attesa dei riscontri del caso.
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